Lo Statuto del SAUR
TITOLO I (Costituzione e scopi)
Art. 1 - È costituito con sede in Milano, Via De Amicis 4, il SAUR, Sindacato
Autonomo Università e Ricerca, organizzazione unitaria, libera, democratica ed
autonoma, di tutti coloro che operano nelle Università, negli enti di Istruzione
superiore e di ricerca e nel Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica.
Il SAUR rifiuta la concezione secondo la quale l'Università sarebbe soltanto il
punto terminale di un sistema scolastico complessivamente inteso come una sorta
di agenzia di socializzazione di massa finalizzata all'affermazione e alla
diffusione di ideologie e di progetti politici, culturali o religiosi
tendenzialmente totalizzanti; rifiuta altresì il punto di vista di coloro che
credono di dover garantire e promuovere la serietà, la credibilità e
l'efficienza del nostro sistema universitario ancorandolo ad una logica
puramente aziendalistica ed economicistica. Entrambi questi atteggiamenti sono
ritenuti dal SAUR, sia pure per motivi differenti, intrinsecamente lesivi di
quei principi e di quei valori di dignità e di autonomia dell'istituzione
universitaria e della ricerca scientifica ai quali non può non ispirarsi uno
stato democratico culturalmente, socialmente, ed economicamente evoluto.
Il SAUR sostiene che solo nel più integrale rispetto della libertà e
dell'autonomia di un'istituzione universitaria intesa come luogo
dell'elaborazione e della trasmissione critica del sapere, al di fuori di ogni
condizionamento politico ed economico, sia perseguibile il duplice obiettivo di
favorire la maturazione etica e civica delle nuove generazioni e di assicurare
il progresso, anche materiale, della nazione.
Art. 2 - Il SAUR ha l'obiettivo di migliorare le condizioni morali,
professionali, giuridiche ed economiche dell'attività universitaria e della
ricerca, tutelando gli interessi collettivi e individuali dei lavoratori di cui
all'art.1, stipulando accordi e convenzioni, intervenendo nelle scelte di
politica sociale ed economica, partecipando alle attività degli Organi pubblici
che si interessano della previdenza e della assistenza dei lavoratori,
intervenendo a qualunque livello e in qualsiasi sede competente. Non ha scopo di
lucro.
Art.3 - A tal fine è impegnato a collaborare con altri Enti e/o Organizzazioni
italiani ed europei e può aderire a una Confederazione sindacale il cui statuto
non contrasti con il presente.
TITOLO II (Soci - democrazia interna)
Art. 4 - Sono soci del SAUR tutti coloro che si impegnano all'osservanza del
presente Statuto, dei deliberati degli organi statutari e che versano la quota
di tesseramento. Hanno titolo all'iscrizione i lavoratori indicati all'art.1, in
attività o in pensione o in attesa di iniziare il servizio.
Art. 5 - I soci hanno diritto all'assistenza del SAUR nell'ambito sindacale.
Decadono per espulsione, dimissioni o per morosità.
Art. 6 - Particolari gruppi, sottocategorie e interessi potranno trovare
specifica tutela in organizzazioni istituzionalizzate, federate nel SAUR,
secondo apposite normative.
Art. 7 - Tutte le cariche sociali sono elettive e tutte le decisioni dovranno
essere prese a maggioranza assoluta di voti in seno ai rispettivi Organi
competenti. Le decisioni degli Organi Direttivi potranno, a richiesta anche di
uno solo dei componenti di tali organi, essere assunte mediante voto segreto e
diretto.
TITOLO III (Struttura)
Art. 8 - Sono organi centrali del SAUR:
-il Congresso Nazionale;
-il Consiglio Nazionale;
-la Segreteria Generale;
-il Segretario Generale;
-il Collegio dei Probiviri.
Art. 9 - Il Congresso Nazionale è il massimo organo del Sindacato. Esso si
riunisce ordinariamente ogni cinque anni, su convocazione del Consiglio
Nazionale e in via straordinaria su richiesta di almeno il trenta per cento
degli iscritti al sindacato. La richiesta di convocazione straordinaria deve
contenere gli argomenti che si propongono per la discussione.
Art.10 - Il Congresso è composto dai soci che possono intervenire personalmente
o delegare altro socio. Le decisioni sono prese a maggioranza dei soci presenti
o rappresentati.
Art.11 - Spetta al Congresso eleggere il Consiglio Nazionale e il collegio dei
Probiviri, fissare le direttive generali dell'attività del Sindacato,
modificare, a maggioranza di due terzi dei soci presenti o rappresentati in
Congresso, lo Statuto del SAUR.
TITOLO IV (Gli organi permanenti centrali)
Art. 12 - Il Consiglio Nazionale è il massimo organo deliberante del Sindacato
fra un congresso e l'altro; si riunisce ordinariamente subito dopo il Congresso
e almeno una volta l'anno; straordinariamente su richiesta di 1/3 dei componenti
od ogni qual volta la Segreteria Generale ne ravvisi l'opportunità.
Art. 13 - Spetta al Consiglio nazionale eleggere la Segreteria Generale,
impartire direttive per l'attuazione delle delibere congressuali, decidere su
tutte le questioni organizzative e amministrative del Sindacato, fissare le
quote di tesseramento di spettanza centrale, approvare i bilanci preventivi e
consultivi, nominare per cooptazione altri membri nel proprio seno.
Art. 14 - Le riunioni del Consiglio Nazionale sono presiedute dal Segretario
Generale o, in sua assenza, dal Vice Segretario generale. Sono valide se è
presente la metà più uno dei suoi membri.
Art.15 - La Segreteria Generale è eletta dal Consiglio Nazionale, rappresenta
legalmente il Sindacato e attua l'azione sindacale secondo le direttive fissate
dal Congresso e dal Consiglio nazionale, curando i collegamenti con gli Organi
periferici e quelli previsti dall'art. 3.
Nomina nel suo seno il Segretario generale, un Vice-segretario generale, un Vice
Segretario Amministrativo. Affida incarichi di rappresentanza e di
organizzazione particolare o periferica.
Art. 16 - Il Segretario Generale coordina l'attività del Consiglio Nazionale,
assicura la direzione unitaria del Sindacato nel rispetto dello Statuto e dei
principi democratici, rappresenta in ogni caso il SAUR, può essere sostituito,
in caso di assenza o impedimento, dal Vice Segretario Generale.
Art. 17 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, tra cui il
Presidente. Ha il compito di esaminare e decidere sulle questioni che possono
sorgere fra i soci o fra questi e il Sindacato; tali decisioni vengono motivate
e notificate per iscritto.
TITOLO V (Gli organi periferici)
Art. 18 - In ambito locale (regionale, provinciale o d'Ateneo) i soci possono
costituire un'organizzazione periferica, con funzioni di rappresentanza e di
azione locale, in forme analoghe a quelle nazionali o anche diverse, scelte
localmente in accordo con la Segreteria Nazionale.
Art.19 - Nelle Università non statali viene eletta ogni cinque anni una Consulta
d'Ateneo che ha la rappresentanza legale del SAUR, a qualsiasi effetto, e può
stipulare accordi sindacali anche senza il parere degli altri Organi centrali o
periferici.
TITOLO VI (Norme amministrative e generali)
Art.20 - Le entrate del Sindacato sono costituite dalle quote associative, dagli
interessi attivi e da altre eventuali rendite, da eventuali elargizioni e
contribuzioni volontarie. Le uscite sono costituite dalle spese di
organizzazione e di amministrazione, deliberate dai competenti organi o
dichiarate obbligatorie da leggi e regolamenti delle competenti autorità.
Eventuali altre spese facoltative devono avere per oggetto servizi, uffici o
attività di interesse del SAUR. Il SAUR inoltre è editore del proprio periodico
ufficiale.
Art.21 - Lo scioglimento del SAUR deve essere deliberato dal Congresso Nazionale
con il voto favorevole di 2/3 dei soci.