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Anno 30 - 5 aprile 2018 


Nuova istanza del SAUR a Miur e Parlamento

di - 17 luglio 2014

Anche alla luce delle novità in cantiere concernenti la cosiddetta abilitazione "a sportello", per la quale si veda l'articolo del 9 giugno u. s. "Istanze del SAUR a Ministero e CUN", in questi giorni siamo tornati sul tema dell'Abilitazione Scientifica Nazionale con le seguenti ulteriori richieste inviate alla Ministra Giannini e, per conoscenza, ai deputati e ai senatori delle Commissioni Istruzione e Cultura.



Al Ministro dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Sen. Stefania Giannini

e p. c.
ai membri delle
Commissioni Istruzione e Cultura
delle due Camere

Oggetto: Abilitazione scientifica nazionale

Il nostro Sindacato Le chiede di precisare una questione relativa all'interpretazione della legge 240 del 30 dicembre 2010, art. 16, punto 3, lettera m, che recita:
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore.
Si leggono a tale proposito alcune preoccupanti interpretazioni della VII Commissione della Camera dei Deputati (reperibili al seguente indirizzo web: http://www.corriereuniv.it/cms/2014/06/camera-dei-deputati-governo-labilitazione-scientifica-nazionale-assolutamente-cambiata; data: 27 giugno 2014). La Commissione afferma che «ai candidati che non conseguano l'ASN è preclusa la partecipazione alle due tornate annuali successive di ASN».
In realtà le parole «alle due tornate annuali successive di ASN» non si trovano nel testo della legge: si tratta perciò di un’interpretazione meramente arbitraria. Riguardando la norma nel suo tenore letterale si può intendere soltanto che il “periodo di due anni” (tale è ovviamente il significato della parola “biennio”) decorre dal giorno in cui il candidato ha presentato la domanda per l’abilitazione che non ha conseguito. Dunque dal giorno successivo allo scadere di tale periodo il suddetto candidato può presentare un’altra domanda di abilitazione per il medesimo settore scientifico disciplinare, tanto per la medesima fascia quanto per la fascia superiore.
Il SAUR, che si è già rivolto a Lei su questo stesso punto in una lettera del 28 maggio u. s., Le chiede di esplicitare questo chiarimento, pur lapalissiano dal punto di vista linguistico, a scanso di equivoci e/o errori di interpretazione che potrebbero lasciar intendere che il candidato che non ha superato la prima sessione di abilitazione 2012 non possa partecipare alla sessione che sarà bandita nel 2014: il testo della legge, in merito, è chiaro.
Al medesimo indirizzo web sopra segnalato (http://www.corriereuniv.it/cms/2014/06/camera-dei-deputati-governo-labilitazione-scientifica-nazionale-assolutamente-cambiata/ - data: 27 giugno 2014) si legge pure che il Governo si impegna, tra l'altro, a «evitare in ogni caso una sospensione in qualunque forma delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione e ad introdurre subito la presentazione "a sportello" delle domande dei candidati all'abilitazione, cioè non legate a scadenze temporali». Poiché i "punti oscuri" sono stati davvero molti (e tutt'altro che risolti), il SAUR chiede che tale proposta sia subito favorevolmente accolta.
Al suddetto indirizzo web, si legge altresì
1. «la nota circolare n. 745 dell’11 gennaio 2014 esplicita che di norma l’abilitazione scientifica deve essere attribuita dalla commissioni esclusivamente ai candidati che abbiano soddisfatto le condizioni di merito di giudizio e il superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica. Infatti, rimandando a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76, esplicita che le commissioni possono discostarsi da tale regola generale e che quindi possono non attribuire l’abilitazione a candidati che superano le mediane per il settore di appartenenza, ma con giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l’abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con giudizio di merito estremamente positivo»;
2. «le commissioni si sono trovate spesso in difficoltà davanti ad una normativa irrituale, incerta e altalenante in merito all’uso degli indicatori quantitativi, in particolare per la presenza nello stesso decreto 76/2012 di valori di soglia, il cui superamento sembra essere condizione necessaria per il conseguimento dell’abilitazione, e contemporaneamente, all’art. 6, c. 5, di possibili deroghe alle soglie da parte della stessa commissione»;
3. «non sono poi mancati casi di serie difficoltà per la presenza di membri stranieri delle commissioni, come ad esempio quello del settore concorsuale 12/A1 (Diritto privato) in cui il membro straniero aveva comunicato di non conoscere la lingua italiana»;
4. «in alcuni casi le commissione hanno dichiarato non abilitati candidati con valori di indicatori di impatto alti, in quanto la produzione scientifica degli stessi era stata giudicata non pienamente pertinente al settore concorsuale pregiudicando, quindi, la produzione scientifica prodotta in ambito multidisciplinare»;
5. «non va peraltro sottaciuto il problema di comportamenti delle commissioni giudicatrici tesi a far prevalere considerazioni di tipo accademico-corporativo su considerazioni prettamente scientifico-culturali, ottenendo risultati di abilitazione che sono apparsi talora contrari ai principi della qualità scientifica e del merito personale tanto da sollevare forti polemiche, con riflessi addirittura internazionali».
A causa di tutti questi comportamenti ambigui delle diverse commissioni di abilitazione il Governo, così si legge al medesimo indirizzo web, si impegna a «valutare l'opportunità di alleggerire il contenzioso in atto sui risultati della prima tornata di abilitazione consentendo il riesame da parte delle commissioni dei curricula dei candidati non abilitati i cui indicatori personali siano risultati inesatti per errori e lacune presenti nelle basi dati internazionali utilizzate, nonché la loro ammissione alle nuove procedure di abilitazione "a sportello"». Il SAUR chiede che tale proposta sia subito favorevolmente accolta, con questa ulteriore aggiunta: i candidati che non sono stati dichiarati idonei dalle Commissioni e che superavano tutte e tre le mediane, in presenza di titoli accademici di notevole rilevanza (Dottorato di ricerca, Assegno di ricerca, Docenze a contratto, Contratti di Ricercatore a tempo determinato) hanno il diritto di essere riesaminati. Il mancato conferimento dell'abilitazione a costoro deve essere dettagliatamente motivato, perché pubblicazioni e titoli confermano proprio il contrario. In ogni caso, costoro debbono avere il diritto di presentare di nuovo domanda di abilitazione "a sportello", senza sospensione di tempo.
Inoltre, il SAUR chiede che sia mantenuta inalterata la lettera l dell'art. 16, punto 3 della legge 240 del 30 dicembre 2010, che sancisce:
l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale. Considerato quanto è accaduto nella sessione di ASN 2012 con i membri stranieri (nello specifico ci si riferisce al commissario di Diritto privato che non conosceva la lingua italiana), sarà bene ripensare e rivedere la presenza di membri stranieri nelle commissioni di abilitazione. Nella fattispecie è lecito domandarsi come tale professore abbia potuto presentare domanda e come abbia potuto essere sorteggiato e dichiarato idoneo. Un professore che non è in grado di valutare la produzione scientifica dei candidati, perché non conosce la lingua italiana, è paradossale, oltre che ridicolo. Una ragionevole variante all’inserimento di stranieri potrebbe essere l’inserimento di professori ordinari a riposo con meno di 75 anni.
È altresì importante, per ridare vita all'Università, che le sessioni di abilitazione siano bandite con scadenza annuale e che le commissioni rispettino il tempo limite di cinque mesi dal conferimento dell'incarico per esplicitare gli esiti, come previsto dalle lettere d ed e della legge 240/2010.
Su queste e su altre questioni concernenti l’Università e la ricerca scientifica il SAUR si dichiara fin d’ora disponibile a un incontro, nonché ad ogni forma di collaborazione nell’interesse del Paese.
Con osservanza
Il Segretario generale



 


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