L'equiparazione dell'AFAM all'università: stralci normativi e aspettative
di Claudio D'Antoni - 9 ottobre 2015
A oggi l'equiparazione dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica) all'università è una realtà che non cessa d'essere fonte di discussioni e di rivendicazioni, soprattutto per la parte docente. I problemi appaiono essere soprattutto d'ordine organizzativo ed economico. Più o meno i sistemi di reclutamento della forza-lavoro vigenti nelle due sfere coincidono; in sostanza, quello che nelle aspettative dei lavoratori AFAM é da mettere meglio a fuoco concerne di sicuro l'aspetto retributivo ma non solo, inquadrandosi nel loro vivace reclamo l'attesa di una diversa considerazione sociale. In questo primo rendiconto vengono elencati i riferimenti normativi in base ai quali è stato riformato il sistema dell'istruzione artistica.
Dal sito AFAM: "L’attuale normativa che disciplina il sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) è la legge 21 dicembre 1999 n. 508, una legge di riforma che, dopo il testo Gentile del 1923, ha apportato importanti cambiamenti al sistema formativo, ricomprendendo le istituzioni in un unico sistema ispirato a principi e a criteri direttivi comuni. La Legge 508/99 ha riformato il settore dell’educazione artistica, definendola come “formazione superiore di livello terziario e di natura specialistica” e il comma 2 dell’Art. 2, ha trasformato i Conservatori di Musica e gli Istituti Musicali Pareggiati in Istituti Superiori di Studi Musicali, mentre l’Accademia Nazionale di Danza è stata trasformata in Istituto Superiore di Studi Coreutici. Successivamente la Legge 268/02 è intervenuta per riconoscere l’equiparazione alla laurea universitaria dei titoli accademici conseguiti nel sistema artistico e musicale italiano, ai fini di un pubblico concorso e del riconoscimento dei crediti formativi da spendere nei due sistemi dell’Alta Formazione (AFAM e Università). Il D.P.R. 28/02/2003, n. 132 ha dotato le istituzioni AFAM di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi dettati dalla Stato. Il successivo D.P.R. dell’8/07/2005 n. 212, ha indicato per il N.O. i principi e criteri generali della nuova offerta formativa e della loro autonomia didattica, con l’articolazione degli studi in 3 cicli, secondo il modello ispirato dalla Dichiarazione di Bologna e in convergenza con il modello europeo dell’istruzione di terzo livello, delineato dagli accordi europei della Sorbona, di Bologna, di Praga e di Berlino."
Il testo di legge più recente stabilisce alcuni principi che a oggi sono state recepiti in modo non sempre con la stessa prontezza:
Legge di stabilità 2013, art. 1, commi da 102 a 107: "102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007. 103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007: a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c). 104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università. 105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello. 106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Legge 21 dicembre 1999, n. 508 - Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
Legge 22 novembre 2002, n. 268 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale. Art. 6. Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori 1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione"; a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le università"; c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, 99 conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento".
Ulteriori norme sono: D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132 - Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508. D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 - Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508. D.M. 16 settembre 2005, n.236 - Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. D.P.R. 31 ottobre 2006, n. 295 - Regolamento recante disposizioni correttive ed integrative al DPR 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle Istituzioni artistiche e musicali. D.M. 3 luglio 2009, n.89 - Settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti. D.M. 3 luglio 2009, n.90 - Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica. D.M. 30 settembre 2009, n.123 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti. D.M. 30 settembre 2009, n.124 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica. D.M. 30 settembre 2009, n.125 - settori artistico-disciplinari dell’Accademia Nazionale di Danza. D.M. 30 settembre 2009, n.126 - settori artistico-disciplinari dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica. D.M 30 settembre 2009, n.127 - settori artistico-disciplinari degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche. D.M. 3 febbraio 2010, n.16 D.M 3 febbraio 2010, n.17 D.M. 25 giugno 2010, n.109 D.M. MIUR 10.09.2010, n. 249 - Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». Decreto Interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302 - Istituzione del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali" D.M. 23 giugno 2011, n. 81 - Restauro: definizione degli ordinamenti curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di “Restauratore di beni culturali” Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). D.M. 28 marzo 2013, n. 241 - D.M. di definizione della corrispondenza dei titoli sperimentali triennali validati dal Ministero con i diplomi accademici di I livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche. D.M. 28 marzo 2013, n. 242 - D.M. di definizione della corrispondenza dei titoli sperimentali triennali validati dal Ministero con i diplomi accademici di I livello della Accademie Belle Arti e delle Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute. D.M. 28 marzo 2013, n. 243 - D.M. di definizione della corrispondenza dei titoli sperimentali triennali validati dal Ministero con i diplomi accademici di I livello degli Istituti Superiori di Studi Musicali. Qualche aspetto più specifico verrà trattato negli articoli di approfondimento che seguiranno al presente.
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