Istituzioni AFAM e Università: divergenze parallele
di Claudio D'Antoni - 24 novembre 2015
L'insegnamento artistico, in particolare quello musicale, è stato fino a oggi un qualcosa soggetto a variabili sorprendenti, spesso sconfinanti nell'arbitrio. Molti ricorderanno che nel '90 venne bandito l'ultimo concorso per titoli ed esami per l'insegnamento nei conservatori di musica. Il processo di rinnovamento strutturale così avviato non appare ad oggi essersi tradotto in un progresso generalizzato del settore. Nel poliedrico campo dell'insegnamento artistico in Italia si manifesta come un agitarsi sempre più disordinato, uno smarrirsi in difficoltà di vario genere, reali o posticce che siano. Come non bastasse, oggi si rincorrono le voci di una chiusura del dipartimento AFAM. Certo, le questioni sono tante. Ripercorriamo il sentiero tortuoso delle preoccupazioni dei lavoratori dell'AFAM seguendo il filo conduttore propostoci dalla fonte più autorevole al riguardo, l'articolo "Il futuro dell’AFAM italiana. Come uscire dalle sue contraddizioni e riordinarla in senso europeo" Bozza Contributo ANVUR al CANTIERE MIUR, 10 Dicembre 2014. (cfr:http://www.anvur.org/attachments/article/472/D~.pdf). Per prima cosa occorre inquadrare in una prospettiva che non risulti discriminatoria a sfavore dell'AFAM il problema teorico della sua identità, ovviamente fondamentale per impostare e risolvere correttamente la questione dell'equiparazione AFAM-Università: "1. Collocazione di Accademie, Conservatori ecc., nella loro totalita` e senza alcun filtro, in un settore AFAM in teoria parificato all’istruzione universitaria ad opera della 508/1999, che ha creato una situazione contraddittoria; 2. Tale apertura generalizzata ha determinato un’eccessiva numerosita`, atipica per l’Europa, delle istituzioni AFAM italiane 1 (cfr. Appendici 2. e 3.); 3. Questa contraddittorieta` sembra essere la causa principale della mancata emanazione, a 15 anni dal varo della 508, dei suoi decreti attuativi (e` stato emanato solo il DPR 212/2005 sugli ordinamenti didattici ). E’ quindi ragionevole pensare che piu` che all’emanazione di tali decreti occorrerebbe pensare a una nuova normativa; 4. Vi e` la necessita` prioritaria di fissare i criteri che definiscano il carattere accademico delle AFAM, ad esempio: a. il rilascio di “diplomi accademici” (le lauree AFAM) di primo e secondo livello e dell’equivalente del dottorato di ricerca; b. la qualita` e il valore della produzione artistica; c. la presenza e rilevanza nazionale e internazionale della docenza ecc. 5. Si dovrebbe quindi procedere a una differenziazione delle istituzioni esistenti con la conseguente riallocazione della docenza e definizione del suo carattere (cfr 2. Infra)" 6. Un aspetto nodale è il conteggio delle Istituzioni di settore: "20 Accademie statali di belle arti, 23 Accademie legalmente riconosciute, 54 Conservatori (piu` 4 sedi distaccate), 19 Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati (dopo la chiusura dell’Aquila), l’Accademia di Arte Drammatica, l’Accademia per la Danza, 4 ISIA, un certo numero di accademie non legalmente riconosciute, ma autorizzate ad erogare corsi aventi valore legale e 4 istituti musicali riconosciuti ai sensi del DPR 212/2005 che possono rilasciare titoli di primo livello (a Siena, Roma, Fiesole e Milano). Si dovrebbero definire i metodi possibili per arrivare a questa differenziazione, per esempio una competizione sulla base di criteri predefiniti tra conservatori e tra accademie secondo quanto hanno fatto i tedeschi nella Exzellenzinitiativ; 7. La differenziazione potrebbe avvenire secondo la seguente articolazione in fasce: a. Accademie nazionali musicali e artistiche (con trienni, bienni e equivalente del dottorato); b. Conservatori regionali e Centri di formazione artistica superiore (solo triennio e biennio?); c. Istituti musicali e centri artistici inseriti nella formazione professionale di terzo livello, creando un settore di Istruzione Artistica Superiore (solo triennio?). 8. Si potrebbero facilitare gli accorpamenti e le federazioni di piccole istituzioni di qualita`; 9. Occorre il ripristino/riqualificazione dei meccanismi selettivi all’ingresso per gli studenti, pensando alla loro organizzazione; 10. Si deve riflettere su un sistema di equipollenza dei titoli rilasciati dalle diverse Istituzioni coinvolte (Universita` incluse)2; 11. Si deve definire un sistema di corrispondenza tra SSD e SASD e favorire lo scambio, anche temporaneo, di docenti tra AFAM e sistema universitario; 12. Piu` in generale occorre l’elaborazione di criteri e provvedimenti che consentano di governare le zone di contatto e sovrapposizione tra AFAM e Universita`, in modo da ridurre attriti e competizioni tra titoli AFAM e titoli universitari, per esempio nell’insegnamento, e da favorire sinergie tra i due sistemi. In particolare si dovrebbe studiare la possibilita` di almeno parziali integrazioni tra i corsi di laurea in “Musicologia e Beni musicali” (LM-45) e quelli dei Conservatori; tra i corsi delle Accademie di Belle Arti, Danza e arte Drammatica, quelli DAMS e i corsi di restauro; tra corsi di laurea per il design e corsi delle ABA; in particolare abolire l'equipollenza “semplice” tra i diplomi di II livello dei Conservatori e la LM-45 stabilita dalla 228/2012, che sta provocando seri problemi nell’affidamento degli insegnamenti. La situazione del restauro e` poi particolarmente complessa, perche´ le lauree vengono rilasciate da quattro diversi tipi di istituzione (universita`, accademie, istituti centrali e enti indipendenti). 13. Vista l’evoluzione della cultura internazionale e della presenza italiana nel mondo odierno, si dovrebbe prevedere l’allargamento a pochi (3-4?) istituti di alta formazione gastronomica e culinaria (da costituire in collaborazione con Universita` del gusto?)
II. Docenza Dal riordino accennato in I. discende la necessita` di affrontare il nodo della docenza, che e` attualmente uno dei punti piu` critici dell’AFAM. Si dovrebbe prevedere: 1. Per le Istituzioni che accedono al livello universitario “pieno” (con dottorato), l’introduzione di un sistema di valutazione e reclutamento affine a quello universitario, con abilitazioni nazionali e concorsi locali, abolendo le graduatorie, e parificando il trattamento (validita` delle abilitazioni universitarie gia` ottenute per i settori per cui esiste una corrispondenza); 2. La conciliazione di questo meccanismo con le particolari esigenze di elasticita` del sistema AFAM, per esempio attraverso un piu` agile uso delle chiamate per “chiara fama”, anche per periodi temporanei, stabilendone al tempo stesso regole, controlli e limiti; e attraverso l’abolizione dei vincoli esistenti, come quelli che impediscono ai professori d’orchestra l’insegnamento nei conservatori; 3. L’elaborazione di meccanismi diversificati per le Istituzioni destinate a muoversi in orbita regionale. Appare comunque necessario muovere verso il definitivo scardinamento del meccanismo delle graduatorie 4, il cui punteggio e` legato agli anni di insegnamento e non alla qualita` artistica, cosa inappropriata per un sistema di “alta” formazione artistica e musicale, anche di livello regionale". Un aspetto particolarmente spinoso è costituito dalla sovrapposizione dei diversi canali di reclutamento, cagione di infinite diatribe. Chi vi scrive, 45° nella graduatoria del 1996 di Pianoforte C41, ex Pianoforte Principale, insegna in una scuola a indirizzo musicale, alla faccia del merito. Nelle AFAM sono ancora presenti poche decine di persone nelle graduatorie del concorso per esami e titoli del 1990 e alcune centinaia del concorso del 1999: si puo` stimare che la graduatoria in base alla legge 143/2004, l’ultima su base nazionale in cui hanno operato commissioni omogenee, comprenda circa quattrocento persone, di cui una cinquantina nelle accademie. Resta ancora un migliaio di docenti reclutati con commissioni eterogenee che sono inseriti sulle graduatorie di istituto, a cui si e` cercato di dare una veste nazionale attraverso una valutazione, come da art. 19 L. 128/2013, degli anni di servizio dei candidati, valutazione che ha dato corso alla creazione di graduatorie nazionali ex lege 128, compilate per ogni materia. Allo stato attuale, risulta che all’indomani della pubblicazione di dette graduatorie nazionali, la procedura e` gia` oggetto di numerosissimi contenziosi amministrativi. Sempre nel 2013 la graduatoria ex lege 143 e` stata convertita per contratti a tempo indeterminato. Meta` dei partecipanti (poco meno di 500) sono entrati questo anno in ruolo con decorrenza giuridica dall’anno scorso. 4. La gestione dei problemi derivanti dall’inevitabile fase transitoria, visto che e` impossibile immaginare l’ingresso in massa in ruoli affini a quelli universitari, che tra l’altro sono ordinati su due livelli stabili e uno a tempo determinato. In particolare occorre pensare a: a. Come tradurre il sistema prima e seconda fascia piu` ricercatori a tempo determinato nelle AFAM; b. Come distinguere tra docenti e precari gia` in possesso di un’abilitazione scientifica nazionale e quelli che non la hanno; c. Come collocare i docenti che non hanno sostenuto alcun esame nazionale, e i precari nella stessa situazione 5. L’introduzione di un curriculum standard (differenziato per tipo di Istituzione) per i docenti e candidati alla docenza AFAM, che permetta una piu` rapida e migliore comparazione e valutazione (cfr Appendice 4.) prefigurando i criteri di quest’ultima; 6. La possibilita` dello scambio e della circolazione di docenti fra il livello alto dell’AFAM e il sistema universitario."
Una governance delle istituzioni AFAM che sia innovativa è un ulteriore aspetto da curare: "III. Governance Sono necessarie: 1. La ridefinizione e riequilibrio dei poteri tra Presidente, Direttore e Direttore Amministrativo; 2. La ridefinizione delle modalita` per l’accesso al ruolo e alle funzioni di direzione delle istituzioni AFAM; 3. L’introduzione, almeno nelle Istituzioni che passeranno appieno al livello universitario, di un sistema di governance affine a quello, nuovo, introdotto dalla L. 240/2010 per gli Atenei. IV. Criteri di valutazione E` necessario: 1. Studiare la differenza tra “produzione artistica” e “ricerca” e quale sia il rapporto fra le due, tenendo conto della maggiore indeterminatezza della prima, che e` per sua natura di piu` difficile, ma non impossibile, valutazione; 2. Tenere presente a questo fine la distinzione tra settori affini a quelli universitari (come Storia dell’arte e discipline affini; Musicologia e discipline affini ecc.) e settori di carattere piu` spiccatamente artistico e quindi “public oriented”. 4. Individuare delle forme e delle caratteristiche, per esempio seminariali, dei “dottorati di ricerca” AFAM e delle istituzioni in grado di erogarli, fermo restando che le istituzioni AFAM sono da considerare accademiche solo in presenza di queste attivita`. V. Personale non docente 1. Occorre uniformare lo status, l’orario e i compiti del personale non docente AFAM transitato compiutamente nel settore dell’istruzione universitaria con quello Universitario nelle Istituzioni. VI. Sistema informatico per la raccolta dei dati Occorre: 1. Rimediare alla notevole carenza e qualita` dei dati oggi esistenti introducendo schede per i corsi e le istituzioni ed estendendo alle AFAM l’anagrafe degli studenti; 2. Costruire un sistema informativo affidabile simile a quello esistente per gli atenei, che censisca i corsi attivi e permetta di verificare anche nell’AFAM, o almeno nella sua parte equiparata appieno al sistema universitario, la presenza di necessari requisiti minimi; 3. Progettare su basi affidabili l’armonizzazione del sistema e la previsione del fabbisogno di docenti. VII. Raccordo con formazione pre-universitaria e sue caratteristiche In questo ambito e` necessario: 1. Migliorare la definizione dei corsi pre-accademici nei Conservatori, anche in raccordo con le innovazioni eventualmente apportate dalla riforma della “Buona Scuola”, e la loro separazione formale da quelli Universitari, cosi` come si e` fatto per le Accademie con i licei artistici, in modo da differenziare la parte superiore “accademica” che sara` oggetto di valutazione ANVUR; 2. Riflettere sul rapporto tra i corsi pre-accademici dei Conservatori e i Licei musicali; 3. Rivedere il carattere dei licei artistici, per rafforzarne il carattere specialistico, diminuendone l’attuale generica licealizzazione (Si potrebbe a questo fine reintrodurre prove o stabilire requisiti, portfolio, d’ingresso)
Per un ulteriore riflessione dullo statu quo citiamo un ampio stralcio da Luisa Ribolzi, "Il lavoro fatto dall’ANVUR fino al giugno 2014": "Il settore dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e` di fatto in gran parte carente di regolamentazione: alla legge 508 del 1999 hanno fatto seguito due soli regolamenti, il 132 del 2003 sull’autonomia statutaria ed il 212 del 2005, che regola gli ordinamenti didattici. Allo stato, non esistono criteri chiari sugli standard, sulle strutture, sul reclutamento dei docenti, sulla valutazione, per cui finora l'ANVUR e i Nuclei di Valutazione delle istituzioni AFAM hanno proceduto per analogia con l’universita`, pur senza essere incisivi, in attesa delle indicazioni contenute nel regolamento, come chiaramente indicato nell’art.14, comma 5, del DPR 76, febbraio 2010 (“con i regolamenti previsti dall’art.2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.508, adottati ai sensi dell’art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono determinate le modalita` della valutazione delle attivita` degli enti del comparto dell’alta formazione artistica e musicale...” . Riporto di seguito una breve cronistoria del lavoro effettuato dal gruppo di lavoro per i colleghi che non vi hanno partecipato: 1. L’art.2, comma 7, lettera i) della L.508/1999 prevede l’emanazione di un regolamento che disciplini la valutazione delle istituzioni di cui all’art.1 (cioe` le AFAM). L’art. 2, comma 8, lettera l) prevede che il regolamento sia emanato in base al principio della verifica periodica, anche mediante l’attivita` dell’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (oggi ANVUR), del mantenimento da parte di ogni istituzione degli standard e dei requisiti prescritti. Sul versante ANVUR, il DPR 76/210, art.14, comma 5, prevede che si determinino, in base al regolamento previsto dalla L.508/99 le modalita` della valutazione delle attivita` del comparto AFAM, nonche´ i conseguenti adeguamenti organizzativi dell’agenzia per lo svolgimento di tali attivita`. Il d.p.r. 132 28 febbraio 2003, art.10, comma 2, lettera b) prevede che il nucleo di valutazione delle AFAM rediga una relazione annuale sulle attivita` e sul funzionamento dell’istituzione sulla base di criteri generali determinati dal CNVSU (oggi ANVUR), sentito il CNAM, il cui mancato rinnovo – o eventuale riforma o sostituzione - dal febbraio del 2013 costituisce una grave pregiudiziale al funzionamento dell’intero sistema; 2. Fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure le procedure di programmazione del sistema AFAM (a oggi non promulgato, dopo quindici anni), l’ANVUR) fornisce un parere obbligatorio ma non vincolante sull’adeguatezza delle strutture e delle risorse finanziarie e di personale, per attivare titoli di alta formazione AM a istituzioni non statali gia` esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Tale lavoro e` stato svolto, esaminando 32 richieste pervenute in regime CNVSU (dieci) o trasmesse all’ANVUR dal Ministero (22). I relativi pareri sono stati pubblicati nel sito ANVUR. Un lavoro particolare e` stato svolto per nove accademie siciliane non statali, per concordare con loro, ove possibile, strategie di miglioramento. Anche di questo lavoro e` disponibile una sintesi. 3. In data 13 marzo 2013, con lettera prot.496, il Ministro dell’Istruzione Francesco Profumo fa riferimento alla necessita` del Ministero di dare attuazione all’art.1, comma 103, della legge 228/2012 (legge di stabilita` 2013) che prevede l’equipollenza dei diplomi di primo e secondo livello rilasciati dalle AFAM ai titoli di laurea rilasciati dalle universita` e individuati dalla norma stessa. Nelle more del regolamento e sulla base dell’art. 3, comma 1, lettera i), del DPR 76/2010 che prevede su richiesta del Ministero ulteriori attivita` di valutazione, nonche´ di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, coerentemente con la normativa europea, il ministro sollecitava ANVUR ad elaborare tali criteri, con la collaborazione dei membri dell’Agenzia e il supporto di esperti del settore e della normativa AFAM, a partire dalla definizione dei criteri per il Nucleo di valutazione come previsto sub 5). 4. In seguito a tale sollecitazione, con delibera n.46 del 7 / 5/ 2013, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR deliberava la costituzione di un “gruppo di lavoro per la definizione dei criteri per i nuclei di valutazione”. Per quanto riguarda la definizione dei criteri e degli standard, si decideva di rimandare la definizione stessa al momento dell’emanazione del regolamento, assegnando al gruppo di lavoro il compito di elaborare dei criteri costruendo uno strumento di rilevazione che servisse sia ai nuclei per formulare il rapporto di valutazione, sia al Ministero per costruire un’attendibile banca dati sul comparto. Il gruppo di lavoro, ha terminato il proprio lavoro a fine aprile 2014, ed ha elaborato e sperimentato, presentandolo alle AFAM in otto incontri sul territorio, lo strumento informatico di rilevazione da rendere disponibile ai nuclei, che pero` nonostante la disponibilita` del CINECA e la riconosciuta importanza di disporre di una attendibile banca dati sulle AFAM, non e` mai stato messo on line per mancata autorizzazione del Ministero. Le schede vengono utilizzate da ANVUR per la valutazione dei nuovi corsi di cui all’art.11 del DL 212/2015, e un certo numero di istituzioni le sta utilizzando per redigere il rapporto e per effettuare una prima forma di assicurazione di qualita`. Nessun riscontro ha avuto la richiesta di estendere agli studenti delle AFAM l’anagrafe degli studenti, senza cui l’informazione non e` del tutto affidabile. 5. Per consentire l’attivita` di valutazione prevista dall’art.11 del DPR 212, e in previsione di attivita` di valutazione come sopra indicato, ANVUR ha deliberato la costituzione di un albo di esperti valutatori del settore, emettendo un apposito bando. Sono attualmente in corso (meta` novembre 2014) le attivita` di controllo delle candidature da parte di un’apposita commissione. Un congruo numero di direttori delle AFAM aveva richiesto di formulare dei criteri per la definizione di “comprovata qualificazione” prevista per i componenti dei nuclei (DPR 132/ 2003, art.10 comma 1): tale lavoro non e` stato fatto, ma si potrebbero utilizzare i criteri formulati per il bando, ed eventualmente si potrebbero inviare alle AFAM gli elenchi dei valutatori certificati. 6. Completate le fasi del compito che la legge prevede, cioe` l’indicazione dei criteri per la relazione del nucleo e per l’identificazione dei valutatori, il gruppo si e` sciolto, indicando l’utilita` di una prosecuzione in gruppi separati per le istituzioni artistiche e quelle musicali, che hanno problemi in larga misura diversi. Sempre dal punto di vista della valutazione, e` pero` comune l’esigenza di chiarire a chi competono l’accreditamento iniziale, l’accreditamento periodico e la valutazione, e chi deve formulare criteri e strumenti, anche nel caso in cui decida di avocarli a se´. Inoltre, il gruppo di lavoro ha steso la parte sulle AFAM per il Rapporto 2013 sullo stato del sistema universitario e della ricerca, parte che vi figura per la prima volta."
Segnaliamo contenuti analoghi in http://www.iamlitalia.it/convegni/Firenze_2014/files/RivaF_AFAM_MIUR_Musica_Studenti-docenti_2012-13.pdf
In conclusione, clientelismo e corruzione hanno dominato i destini di tanti di noi, prescindendo dal merito, e oggi se ne piangono le conseguenze.
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