Tassazione delle indennità di trasferta e/o di missione
di - 12 luglio 2006
A nostra richiesta l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni importanti aspetti riguardante la tassazione delle indennità di trasferta, con preciso riferimento a quelle forfetarie. Ecco il testo del chiarimento:
A norma dell’articolo 51, comma 5, del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), “le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente, il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di vitto che di quelle di vitto”.
Con specifico riferimento alla sola indennità forfetaria di trasferta, oggetto del quesito posto, possono pertanto verificarsi le seguenti situazioni:
- l’imponibilità riguarda la sola parte eccedente euro 46,48 al giorno (in Italia) o euro 77,47 al giorno (all’estero);
- se, oltre all’indennità, è fornito gratuitamente il vitto o l’alloggio, i limiti sopra evidenziati sono ridotti rispettivamente a euro 30,99 e euro 51,65;
- se, oltre all’indennità, sono forniti gratuitamente sia il vitto che l’alloggio, i limiti si riducono ulteriormente a euro 15,49 e euro 25,82.
Le indennità di trasferta che rimangono al di sotto delle soglie sopra indicate, pertanto, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Diversamente,
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