Cumulabilitą di pensione di anzianitą e redditi di lavoro
di - 8 luglio 2006
Si segnala che la Corte Costituzionale con sentenza n. 137 del 2006 ha dichiarato illegittimo il secondo comma dell'art. 3 della legge 20 ottobre 1982 n.773 che tra l'altro disponeva che la corresponsione della pensione di anzianitą fosse «incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivitą di lavoro dipendente». La sentenza risponde direttamente a un quesito riguardante l'albo dei geometri, ma offre sicuri spunti per tutte le altre posizioni analoghe.
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