In diverse circostanze si può porre il problema di colleghi che, dopo aver presentato domanda di dimissioni volontarie, desiderano ritirarle e rimanere in servizio. Ogni amministrazione ha d'altro canto il diritto e anche il dovere di provvedere di fronte alla previsione di un vuoto nel servizio onde evitare discontinuità.
Il caso non è affatto raro poi in tempi come questi in cui, a ogni voce di intervento legislativo nel settore pensionistico e/o dell'indennità di buonuscita, si crea apprensione e molti pensano di potersi salvare da temuti peggioramenti "prenotando" una pensione calcolata secondo le norme del momento della domanda.
Tale scelta non indica un'autentica volontà di abbandonare il posto di lavoro, ma solo il desiderio di salvaguardare i propri diritti previdenziali. Diviene importante quindi sapere quali concrete possibilità ci sono di ritirare la domanda senza conseguenze.
Nelle pubbliche amministrazioni esiste solitamente una normativa locale che prevede quanto tempo prima si possa fare domanda e entro quale termine sia possibile ritirarla. Mancava questa seconda norma in Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
A richiesta di un membro del SAUR, gli Organi direttivi hanno ora regolamentato la questione concedendo "ai docenti che abbiano presentato domanda di dimissioni volontarie la possibilità di ritirare le stesse entro 120 giorni dalla prevista data di pensionamento".